PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato istitutivo dell'Unione europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio è compreso nelle fasce costiere di cui al comma 1.

Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione

 

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dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino
di limoneti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

Art. 4.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguito in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

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Art. 5.
(Assegnazione dei contributi).

      1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, i proprietari o i detentori a titolo di affitto di limoneti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati il numero degli alberi di limoni per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare.
      3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presentazione.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L'erogazione è effettuata assicurando l'assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.